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 STATUT0

Art. 1: Costituzione. È costituita la “Associazione Mariologica Interdisciplinare Italiana”, in forma abbreviata “AMI"

Art. 2: Sede. L’Associazione, costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, ha sede in Roma e ha durata indeterminata nel tempo

Art. 3: Finalità. L’Associazione, che non ha fine di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere la ricerca scientifica concernente la Vergine Maria Madre di Gesù, nel contesto della fede ecclesiale, con apertura alla dimensione ecumenica, in dialogo con le scienze teologiche e umane ed in collaborazione con analoghe associazioni a livello internazionale, specialmente europeo;
b) elaborare adeguati criteri teologici per illuminare la pietà mariana, prestando attenzione agli orientamenti pastorali della Chiesa italiana;
e) favorire lo studio della mariologia nei suoi vari aspetti, specie tra i giovani ricercatori e gli operatori di pastorale, con particolare riferimento alla tradizione italiana

Art. 4: Mezzi. Per realizzare questi scopi, l’Associazione ricorre alle seguenti iniziative:

a) organizzare incontri, convegni, giornate di studio;

b) pubblicare e diffondere libri e riviste a carattere mariologico;

c) elaborare una banca dati riguardanti Maria, a servizio di tutti e in particolare degli studiosi;

d) svolgere qualunque altra attività diretta a incentivare la ricerca mariologica e integrare gli ambiti suddetti

Art. 5: Soci. Oltre ai soci di cui all’atto costitutivo, possono far parte dell’Associazione altre persone fisiche che ne accettino lo Statuto, si conformino alle delibere degli organi sociali e si impegnino per il conseguimento dei fini istituzionali.

I soci si distinguono in ordinari, onorari e sostenitori.

a) Sono “ordinari” coloro che, in possesso di laurea o licenza in mariologia o in scienze teologiche, oppure di laurea in scienze umane in dialogo con la ricerca mariologica, siano accettati dal Consiglio direttivo su loro domanda o su presentazione di un membro del medesimo Consiglio.
b) Sono “onorari” gli studiosi di riconosciuta competenza in campo mariologico o che abbiano acquisito particolari benemerenze nel promuovere le finalità dell’Associazione.
e) Sono “sostenitori” tutti coloro che contribuiscono con aiuti economici o in altri modi alla vita dell'Associazione e alla realizzazione delle sue finalità e iniziative.
La nomina dei soci è di competenza del Consiglio direttivo.
I soci ordinari s’impegnano a versare la quota annuale stabilita dall’Assemblea

Art. 6: Organi Sociali. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 7: L’Assemblea. composta da tutti i Soci ordinari, è l’organo supremo dell’Associazione. Le sue delibere in conformità con la Legge e con lo Statuto obbligano tutti i soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale. L’avviso di convocazione è inviato ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, con l’elenco degli argomenti da trattare. 
È di competenza dell’Assemblea:
a) indicare le linee generali di attività dell’Associazione;
b) eleggere il Consiglio direttivo e, in seno ad esso, il Presidente;
c) eleggere eventualmente un Presidente onorario su presentazione del Consiglio direttivo;
d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
e) approvare annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
f) stabilire l’ammontare della quota annuale;
g) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell’Associazione, nonché la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio
Le delibere dell’Assemblea vengono sempre prese a maggioranza di voti validi, salvo quelle elencate alla lettera g) del precedente paragrafo, per le quali occorre la maggioranza voluta dalla Legge. Non sono considerati validi, e quindi vengono esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche

Art. 8: Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri sei soci ordinari, tra cui si sceglierà il Vicepresidente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
È compito del Consiglio direttivo:
a) promuovere e coordinare le attività dell’Associazione secondo il dettato del’'articolo 4 del presente Statuto;
b) eleggere il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore editoriale;
c) accettare l’adesione dei nuovi soci;
d) preparare gli annuali bilanci preventivo e consuntivo;
e) prendere tutte le decisioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell’Associazione conforme allo Statuto
Il Consiglio direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti validi. 
A parità di voto prevale il voto di chi presiede. Le delibere del Consiglio direttivo devono risultare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 
Art. 9: Presidente. Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre un terzo triennio consecutivo. È il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Riunisce secondo l’opportunità e presiede il Consiglio direttivo, convoca e presiede l’Assemblea, cura i collegamenti esterni dell’Associazione.
Ha poteri di ordinaria amministrazione; in sua assenza o impedimento subentra il Vicepresidente. Nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo rettifica da parte del Consiglio direttivo nella sua prima riunione

Art. 10: Segretario. Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. È suo compito dare seguito alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, stendere i verbali delle riunioni, tenere la corrispondenza e occuparsi dell’Archivio. Può avvalersi di una segreteria allargata con distribuzione di incarichi, in accordo con il Consiglio direttivo

Art. 11Tesoriere. È eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
È di sua competenza la gestione economica e patrimoniale dell’Associazione in accordo con il Consiglio direttivo e sotto il controllo dei Revisori dei conti. Il compito di Tesoriere può essere eventualmente assolto dal Segretario

Art. 12: Direttore Editoriale. È eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed e rieleggibile. Il suo compito consiste nel curare le edizioni deliberate dal Consiglio direttivo e, in particolare, fungere da direttore responsabile di eventuali riviste dell’AMI

Art. 13: Vacanza del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del Consiglio. I cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, dopo ratifica da parte della medesima, fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo

Art. 14: Collegio Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri, che possono essere anche non soci, sono rieleggibili. Ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione.
È convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti

Art. 15: Patrimonio ed esercizi sociali. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo iniziale dei Soci fondatori, dalle quote annuali dei Soci ordinari e dalle oblazioni e sponsorizzazioni volontarie di privati o di enti pubblici.
La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso soltanto il rimborso delle spese.
Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo verificatasi, né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
I soci, anche se ricoprono cariche sociali, possono essere assunti dall’Associazione come prestatori d’opera per le eventuali attività previste dall'ultimo comma dell’art. 4.
Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 1991. I successivi esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno

Art. 16: Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le finalità della medesima Associazione, nominando uno o più liquidatori


Art. 17: Clausola compromissoria. Ogni eventuale controversia riguardante l’Associazione, che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l’Associazione o i suoi organi, sarà devoluta alla competenza di un Collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due d’accordo tra loro, oppure, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza di uno degli arbitri come sopra nominati.
Il Collegio deciderà ex bono et aequo e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà  inappellabile

Art. 18: Disposizione finale. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli usi vigenti in materia di Associazioni


avvisi

Centri di mariologia

Centro di cultura mariana Madre della Chiesa

Centro mariano “B. Vergine Addolorata" di Rovigo

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I NOSTRI PARTNERS

Siamo in attesa di sponsors che sostengano la nostra associazione

 

 

   
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA INTERDISCIPLINARE ITALIANA | ROMA
Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" - Viale Trenta aprile, 6 - Roma - Tel. 06 5839161
e-mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.